Al momento stai visualizzando Restituzione delle rate e art. 125-quinquies TUB: cosa cambia dopo la decisione ABF 9747/2024

La restituzione rate finanziamento inadempimento fornitore è un argomento complesso e pieno di sfumature. Dopo aver visto nel dettaglio il funzionamento dell’art 125-quinquies TUB, analizziamo insieme la decisione n. 9747 del 13 settembre 2024. Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha infatti chiarito un dubbio operativo che per anni ha diviso consumatori e intermediari.

Si afferma come il diritto alla restituzione delle rate versate non spetta più se il finanziamento è stato integralmente rimborsatoanche se l’estinzione avviene dopo la proposizione del ricorso.

Si tratta di un principio che incide direttamente sui casi di finanziamenti collegati a servizi non erogati.
Vediamo cosa cambia in concreto e come tutelarsi.

Negli ultimi anni sono aumentati i casi di consumatori che si rivolgono all’ABF perché il servizio finanziato non è stato erogato, o lo è stato solo in parte.

L’art. 125-quinquies TUB offre in questi casi una tutela forte. Se il fornitore non adempie, il consumatore – dopo la messa in mora – può chiedere la risoluzione del contratto di credito collegato e ottenere la restituzione delle rate già versate.

Tuttavia, molti consumatori hanno continuato a pagare le rate “per prudenza”, temendo una segnalazione alla Centrale Rischi.
È proprio questo comportamento a diventare decisivo nella nuova decisione del Collegio di Coordinamento.

Restituzione rate finanziamento inadempimento fornitore: il caso concreto esaminato

Un consumatore aveva stipulato due finanziamenti per pagare trattamenti odontoiatrici presso una clinica convenzionata.
Dopo poche sedute, la clinica aveva interrotto le prestazioni e, pochi mesi dopo, era fallita.
Il cliente aveva inviato una messa in mora formale alla clinica, ma, per timore di essere segnalato come cattivo pagatore, aveva continuato a pagare le rate del finanziamento.

Quando ha presentato ricorso all’ABF, mancavano ancora alcune rate, ma nel corso del procedimento il debito è stato completamente estinto.
La domanda del consumatore era chiara: “Posso comunque ottenere la restituzione di quanto pagato, visto che il fornitore non ha adempiuto?”.

Il Collegio ha risposto di no, ribadendo che non si può risolvere un contratto che ormai è già estinto.

Il ragionamento del Collegio di Coordinamento

La differenza tra risoluzione “di diritto” e “giudiziale”

L’ABF parte da una distinzione fondamentale:

  • nei contratti di leasing (comma 3 dell’art. 125-quinquies TUB), la risoluzione avviene automaticamente di diritto dopo la risoluzione del contratto di fornitura;

  • nei contratti di credito collegato al consumo (comma 1), invece, la norma riconosce solo un “diritto alla risoluzione”, che non opera automaticamente.

In altre parole, la risoluzione deve essere accertata dall’organo competente (ABF o giudice), e i suoi effetti non si retrodatano al momento dell’inadempimento.

Se nel frattempo il prestito viene completamente pagato, il rapporto contrattuale è già cessato e non può essere più risolto.
Non esiste, quindi, alcun diritto alla restituzione delle rate, anche se il fornitore era chiaramente inadempiente.

Il principio di diritto ribadito

“Nel caso di cui all’art. 125-quinquies, comma 1, T.U.B., il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dall’eventualità che il finanziamento sia stato integralmente rimborsato, anche qualora l’estinzione sia avvenuta dopo la proposizione del ricorso.”

La novità è proprio quest’ultima parte: anche se il consumatore ha presentato ricorso prima di terminare i pagamenti, la successiva estinzione blocca comunque la restituzione.
Il principio mira a evitare che il finanziatore assuma, di fatto, il ruolo di garante del fornitore.

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Esempi pratici

Clinica fallita dopo l’anticipo delle prime cure

Maria finanzia con una finanziaria 3.000 euro per un trattamento odontoiatrico. Dopo poche sedute, la clinica chiude. Maria invia la messa in mora e si rivolge all’ABF. Nel frattempo continua a pagare “per non avere problemi”.
Quando il ricorso viene deciso, il finanziamento risulta già estinto: secondo la decisione 9747/2024, Maria non ha più diritto alla restituzione delle rate, anche se aveva agito in buona fede.

Corso di formazione mai partito

Luca sottoscrive un contratto di credito collegato per un corso che non inizia mai. Dopo la messa in mora, smette di pagare e presenta ricorso.
In questo caso, il finanziamento non è ancora estinto: Luca può chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme pagate, a condizione che dimostri l’inadempimento grave del fornitore (art. 1455 c.c.).

Pagamenti sospesi troppo tardi

Giulia scopre che la palestra convenzionata non offre più i servizi promessi, ma sospende i pagamenti solo dopo aver finito quasi tutte le rate.
La sua richiesta di restituzione viene rigettata: l’ABF ritiene che la sospensione tardiva non consente la risoluzione, perché il contratto era di fatto già estinto.

Restituzione rate finanziamento inadempimento fornitore: cosa deve fare il consumatore

Sospendere subito i pagamenti dopo la messa in mora

L’art. 125-quinquies TUB è chiaro: la tutela scatta solo dopo la costituzione in mora del fornitore.
Da quel momento, il consumatore può sospendere i pagamenti.
Continuare a versare rate “per prudenza” rischia di vanificare la protezione prevista dalla norma.

Consiglio pratico: invia la messa in mora con raccomandata A/R o PEC, allegando prove del disservizio (preventivi, comunicazioni, testimonianze).

Agire tempestivamente, prima dell’estinzione del finanziamento

Il diritto alla restituzione delle rate vive solo finché il contratto è in corso.
Una volta estinto, non esiste più nulla da risolvere.

Ad esempio, se mancano ancora due rate, puoi agire; se hai già saldato tutto, non più.

Evitare comportamenti contraddittori

L’ABF precisa che, se la messa in mora è documentata, non si rischia una segnalazione automatica.
Un intermediario che segnali il cliente nonostante la contestazione potrebbe violare i principi di buona fede e correttezza.

Implicazioni pratiche per banche e finanziarie

La decisione ABF 9747/2024 rafforza la certezza giuridica dei rapporti, ma richiede attenzione anche da parte degli intermediari.
Le banche devono valutare con prudenza le segnalazioni dei clienti che lamentano l’inadempimento del fornitore.

Una segnalazione ingiustificata può integrare una violazione dei doveri di buona fede o persino un danno reputazionale.

D’altro canto, la decisione evita che il finanziatore venga trattato come “garante del fornitore”, ruolo che non gli spetta per legge.

Restituzione rate finanziamento inadempimento fornitore: attenzione alla durata del finanziamento

Con la decisione n. 9747/2024, l’Arbitro Bancario Finanziario ha confermato che la restituzione delle rate già pagatenon può essere chiesta dopo l’estinzione del finanziamento, anche se il ricorso era stato presentato prima.

La tutela del consumatore resta forte, ma richiede tempestività e coerenza.
Chi si trova in una situazione di inadempimento del fornitore deve agire subito, mettere in mora la controparte e sospendere i pagamenti prima che il prestito venga chiuso.

Hai finanziato un servizio o un trattamento che non è stato erogato?
Non aspettare che il prestito si estingua: potresti perdere il tuo diritto alla restituzione.
Contattami per una consulenza da remoto: analizzeremo insieme il contratto e la tua posizione per capire se e come puoi agire in base all’art. 125-quinquies TUB.

FAQ – Restituzione delle rate e art. 125-quinquies TUB

Cos’è la decisione ABF 9747/2024?

È una pronuncia del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario che ha chiarito che il diritto alla restituzione delle rate pagate è escluso se il finanziamento è stato integralmente estinto, anche se ciò avviene dopo la proposizione del ricorso.

Cosa significa in pratica per i consumatori?

Significa che, se il finanziamento è già stato saldato, non si può più chiedere la risoluzione del contratto né il rimborso delle somme versate, anche se il fornitore (ad esempio una clinica, una scuola o un centro estetico) non ha adempiuto alle proprie obbligazioni.

Quando posso chiedere la risoluzione del contratto di credito collegato?

Puoi farlo solo dopo aver inviato una messa in mora formale al fornitore e prima che il finanziamento sia interamente estinto. Se il contratto è ancora in corso e l’inadempimento è grave, puoi ottenere la risoluzione e la restituzione delle rate già versate.

Devo continuare a pagare le rate dopo la messa in mora?

No. L’art. 125-quinquies TUB consente di sospendere i pagamenti dopo la costituzione in mora del fornitore. Continuare a pagare “per prudenza” può compromettere il diritto alla restituzione delle somme.

Rischio una segnalazione nelle banche dati se smetto di pagare?

L’ABF ha precisato che una banca o finanziaria che segnali il cliente dopo una messa in mora corretta agisce in violazione dei principi di buona fede e correttezza. È quindi molto improbabile che una segnalazione legittima venga effettuata in questi casi.

Serve un avvocato per rivolgersi all’ABF?

Non è obbligatorio. Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto bancario e dei consumatori è consigliato per impostare correttamente la documentazione e aumentare le possibilità di ottenere una decisione favorevole.

Per qualsiasi dubbio, contattami usando il form qui sotto

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